Art. 6
Criteri di qualità e relazioni
In vigore dal 6 lug 2011
Criteri di qualità e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati riguardo ai periodi di riferimento dell’anno di riferimento e sulle modifiche metodologiche eventualmente apportate. La relazione è trasmessa entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno di riferimento.
4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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