Art. 6

Criteri di qualità e relazioni

In vigore dal 6 lug 2011
Criteri di qualità e relazioni 1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 3.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati riguardo ai periodi di riferimento dell’anno di riferimento e sulle modifiche metodologiche eventualmente apportate. La relazione è trasmessa entro i nove mesi successivi alla fine dell’anno di riferimento. 4.   Ai fini dell’applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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