Art. 4
Ambito di osservazione
In vigore dal 6 lug 2011
Ambito di osservazione
L’ambito di osservazione per gli obblighi di cui:
a)
all’, paragrafo 1, lettera a), è costituito da tutti gli esercizi ricettivi turistici quali definiti all’, paragrafo 1, lettera l), salvo diversa indicazione nell’allegato I;
b)
all’, paragrafo 1, lettera b), è costituito da tutti i pernottamenti di residenti e di non residenti in alloggi non in locazione;
c)
all’, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulla partecipazione al turismo, è costituito da tutte le persone che risiedono nel territorio dello Stato membro, salvo diversa indicazione nella sezione 1 dell’allegato II;
d)
all’, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, è costituito da tutti i viaggi per turismo con almeno un pernottamento al di fuori dell’ambiente abituale effettuati dalla popolazione residente e terminati durante il periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nella sezione 2 dell’allegato II;
e)
all’, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda le caratteristiche delle visite in giornata, è costituito da tutte le visite in giornata quali definite all’, paragrafo 1, lettera n), salvo diversa indicazione nella sezione 3 dell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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