Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 lug 2011
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «periodo di riferimento»: il periodo cui si riferiscono i dati; b)   «anno di riferimento»: il periodo di riferimento di un anno civile; c)   «NACE Rev. 2»: la classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d)   «NUTS»: la classificazione comune delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali nell’Unione, istituita con il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); e)   «ambiente abituale»: lo spazio geografico, seppure non necessariamente contiguo, nel quale una persona conduce la sua normale vita quotidiana, determinato sulla base dei seguenti criteri: l’attraversamento di frontiere amministrative o la distanza dal luogo di residenza abituale, la durata della visita, la frequenza della visita, lo scopo della visita; f)   «turismo»: l’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro, lo svago o un altro motivo personale, diverso dall’esercizio di un’attività alle dipendenze di un soggetto residente nel luogo visitato; g)   «turismo domestico»: le visite effettuate all’interno di uno Stato membro da visitatori residenti nello stesso Stato membro; h)   «turismo dall’esterno» (turismo inbound): le visite effettuate in uno Stato membro da visitatori non residenti in quello Stato membro; i)   «turismo verso l’estero» (turismo outbound): le visite effettuate dai residenti di uno Stato membro al di fuori di quello Stato membro; j)   «turismo nazionale»: il turismo domestico e il turismo verso l’estero; k)   «turismo interno»: il turismo domestico e il turismo dall’esterno; l)   «esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (7), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2; m)   «alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà; n)   «visite in giornata»: le visite senza pernottamento effettuate da residenti al di fuori del loro ambiente abituale partendo dal luogo di residenza abituale. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modifiche delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di adeguare tali definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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