Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 lug 2011
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «periodo di riferimento»: il periodo cui si riferiscono i dati; b)   «anno di riferimento»: il periodo di riferimento di un anno civile; c)   «NACE Rev. 2»: la classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d)   «NUTS»: la classificazione comune delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali nell’Unione, istituita con il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); e)   «ambiente abituale»: lo spazio geografico, seppure non necessariamente contiguo, nel quale una persona conduce la sua normale vita quotidiana, determinato sulla base dei seguenti criteri: l’attraversamento di frontiere amministrative o la distanza dal luogo di residenza abituale, la durata della visita, la frequenza della visita, lo scopo della visita; f)   «turismo»: l’attività di visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, incluso il lavoro, lo svago o un altro motivo personale, diverso dall’esercizio di un’attività alle dipendenze di un soggetto residente nel luogo visitato; g)   «turismo domestico»: le visite effettuate all’interno di uno Stato membro da visitatori residenti nello stesso Stato membro; h)   «turismo dall’esterno» (turismo inbound): le visite effettuate in uno Stato membro da visitatori non residenti in quello Stato membro; i)   «turismo verso l’estero» (turismo outbound): le visite effettuate dai residenti di uno Stato membro al di fuori di quello Stato membro; j)   «turismo nazionale»: il turismo domestico e il turismo verso l’estero; k)   «turismo interno»: il turismo domestico e il turismo dall’esterno; l)   «esercizio ricettivo turistico»: un’unità di attività economica a livello locale, quale definita nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (7), che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte sovvenzionato, servizi di alloggio per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2; m)   «alloggio non in locazione»: inter alia, l’alloggio in abitazioni di parenti o amici concesse a titolo gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà; n)   «visite in giornata»: le visite senza pernottamento effettuate da residenti al di fuori del loro ambiente abituale partendo dal luogo di residenza abituale. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modifiche delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di adeguare tali definizioni alle modifiche delle definizioni internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

L'articolo definisce i concetti chiave utilizzati ai fini del regolamento europeo sul turismo. Vengono chiarite nozioni temporali e territoriali, come il periodo di riferimento, l'anno civile e le classificazioni NACE Rev. 2 e NUTS. Sono descritte le diverse forme di turismo (domestico, dall'esterno, verso l'estero, nazionale e interno) e il concetto di ambiente abituale basato su distanza, frequenza, durata e scopo. Infine, definisce cosa si intende per esercizio ricettivo turistico a pagamento, alloggio non in locazione e visite in giornata senza pernottamento.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce definizioni comuni e uniformi in materia di statistiche sul turismo per garantire l'omogeneità dei dati raccolti nell'Unione europea. Inoltre, attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare tali definizioni per adeguarle agli standard internazionali.

A chi si applica

Si applica ai soggetti e alle autorità statistiche che rilevano o elaborano dati sul turismo nell'Unione europea e alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati.

Esempio pratico

Un cittadino residente in Italia che compie un viaggio di piacere di due settimane in Spagna soggiornando in un albergo rientra nella nozione di 'turismo verso l'estero' (outbound) per l'Italia e di 'turismo dall'esterno' (inbound) per la Spagna. L'albergo in cui alloggia a pagamento costituisce un 'esercizio ricettivo turistico' ai sensi del gruppo 55.1 della NACE Rev. 2.

Domande frequenti

Cosa distingue il turismo da un normale spostamento secondo la norma?Il turismo implica un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del proprio ambiente abituale per meno di un anno, per svago, lavoro o altri motivi personali, purché diversi dallo svolgere un'attività alle dipendenze di un soggetto residente nel luogo visitato.
Qual è la differenza tra turismo nazionale e turismo interno?Il turismo nazionale comprende l'insieme del turismo domestico e del turismo verso l'estero (outbound), mentre il turismo interno comprende il turismo domestico e il turismo dall'esterno (inbound).
Cosa si intende per visite in giornata?Si intendono le visite effettuate da residenti partendo dal luogo di residenza abituale verso l'esterno del proprio ambiente abituale, che si svolgono senza pernottamento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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