Art. 1
Oggetto
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:692:oj#art-1
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L'articolo stabilisce l'obiettivo generale del regolamento nel campo delle statistiche europee sul turismo. Per realizzare questo scopo comune, impone precisi compiti agli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, i singoli Stati devono raccogliere, compilare, elaborare e infine trasmettere dati statistici armonizzati. Tali rilevazioni riguardano specificamente sia il versante dell'offerta turistica sia quello della domanda turistica.
La norma esiste per istituire un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la divulgazione sistematica delle statistiche europee sul turismo.
La norma si applica direttamente agli Stati membri dell'Unione europea incaricati della gestione delle statistiche sul turismo.
L'istituto nazionale di statistica di uno Stato membro raccoglie i dati sui pernottamenti nelle strutture ricettive (offerta) e sui viaggi effettuati dai residenti (domanda). Successivamente, elabora questi dati secondo criteri armonizzati e li trasmette alle istituzioni europee per la produzione delle statistiche comunitarie.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di raccogliere, compilare, elaborare e trasmettere statistiche armonizzate sull'offerta e sulla domanda turistica; il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.