Art. 9

Trasmissione dei dati

In vigore dal 6 lug 2011
Trasmissione dei dati 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati, compresi quelli riservati, conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009. 2.   Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’allegato I e all’allegato II, sezioni 1 e 3, in forma di tabelle aggregate, conformemente a una norma di interscambio precisata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all’allegato II, sezione 2, nella forma di file di microdati — in cui ciascun viaggio oggetto di osservazione costituisce un record individuale nel set di dati trasmessi — pienamente controllati, riveduti e se necessario imputati, conformemente a una norma di interscambio specificata dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche per la trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione in forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri trasmettono: a) i dati annuali di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell’allegato I; b) i dati mensili di cui all’allegato I, sezione 2, entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento; c) gli indicatori tempestivi dei principali aggregati (rapid key indicators) relativi ai pernottamenti di residenti e non residenti in esercizi ricettivi turistici come specificato nella sezione 2 dell’allegato I, entro le otto settimane successive alla fine del periodo di riferimento; d) i dati di cui all’allegato I, sezione 4, entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione; e) i dati di cui all’allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all’ riguardo alle modifiche dei termini di trasmissione di cui al paragrafo 4 del presente articolo per tenere conto degli sviluppi economici, sociali o tecnici. Qualunque modifica in tal senso tiene conto delle prassi di raccolta dei dati esistenti nei vari Stati membri. 6.   Salvo ove altrimenti specificato, per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1o gennaio 2012.
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Trasmissione dei dati (Art. 9 Regolamento (UE) 2011/692) — Testo vigente | Portale Normativo