Art. 4

Diagnosi di bordo

In vigore dal 25 mag 2011
Diagnosi di bordo 1.   I fabbricanti garantiscono che tutti i sistemi motore e i veicoli siano dotati di un sistema OBD. 2.   Il sistema OBD è progettato, costruito e montato sul veicolo in conformità all’allegato X, in modo tale da consentirgli di individuare, registrare e comunicare i tipi di deterioramento o malfunzionamento specificati in tale allegato per l’intero ciclo di vita del veicolo. 3.   Il fabbricante garantisce che il sistema OBD sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato X, in particolare alle prescrizioni relative all’efficienza in servizio dell’OBD in tutte le condizioni di guida normali e ragionevolmente prevedibili riscontrate nell’Unione, comprese le normali condizioni d’uso specificate nell’allegato X. 4.   La spia di malfunzionamento del sistema OBD, se sottoposta a prova con un componente deteriorato qualificato, deve attivarsi in conformità all’allegato X. La spia di malfunzionamento del sistema OBD può attivarsi anche a livelli di emissioni inferiori ai valori limite per l’OBD precisati nell’allegato X. 5.   Il fabbricante garantisce che siano adempiute le disposizioni relative all’efficienza in servizio della famiglia di motori OBD stabilite nell’allegato X. 6.   I dati relativi all’efficienza in servizio dell’OBD sono salvati dal sistema OBD e messi a disposizione senza cifratura attraverso il protocollo di comunicazione standard dell’OBD conformemente a quanto disposto nell’allegato X. 7.   A scelta del fabbricante, durante 3 anni a decorrere dalle date di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, del regolamento CE n. 595/2009, i sistemi OBD possono essere conformi a prescrizioni alternative, come specificato nell’allegato X del presente regolamento con riferimento al presente paragrafo. 8.   Fino all’1 settembre 2014, in caso di nuovi tipi di veicoli o di motori, e fino all’1 settembre 2015, per tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati e messi in servizio all’interno dell'Unione, il fabbricante può valersi di disposizioni alternative, ai sensi dell’allegato X, punto 2.3.3.3, per monitorare il DPF.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:582:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diagnosi di bordo (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/582) — Testo vigente | Portale Normativo