Art. 3
Prescrizioni relative all’omologazione
In vigore dal 25 mag 2011
Prescrizioni relative all’omologazione
1. Per ottenere l’omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori quale unità tecnica distinta, l’omologazione CE del veicolo munito di sistema motore omologato relativamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo stesso o l’omologazione CE del veicolo relativamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo stesso, il fabbricante dimostra, in conformità alle disposizioni dell’allegato I, che i veicoli o i sistemi motore sono stati sottoposti alle prove e soddisfano le prescrizioni previste negli allegati da III a VIII, X, XIII e XIV. Il fabbricante garantisce altresì la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell’allegato IX.
2. Per ottenere l’omologazione CE del veicolo munito di sistema motore omologato relativamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo o l’omologazione CE del veicolo relativamente alle emissioni e informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo, il fabbricante garantisce la conformità alle prescrizioni relative al montaggio di cui al punto 4 dell’allegato I.
3. Per ottenere l’estensione dell’omologazione CE del veicolo con massa di riferimento superiore a 2 380 kg, ma inferiore a 2 610 kg, relativamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo stesso, rilasciata a norma del presente regolamento, il fabbricante deve soddisfare le prescrizioni di cui all’appendice 1 dell’allegato VIII.
4. Le disposizioni riguardanti l’omologazione alternativa di cui al punto 2.4.1 dell’allegato X e al punto 2.1 dell’allegato XIII non si applicano allo scopo di ottenere l’omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori quale entità unità tecnica distinta.
5. Qualsiasi sistema motore e qualsiasi elemento di progettazione in grado di influire sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato deve essere progettato, costruito, assemblato e installato in modo che, in condizioni d’uso normali, il motore sia conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 595/2009 e a quelle del presente regolamento. Il fabbricante garantisce altresì la conformità alle prescrizioni relative alle emissioni fuori ciclo di cui all’ e all’allegato VI del presente regolamento.
6. Per ottenere l’omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori quale unità tecnica distinta o l’omologazione CE del veicolo relativamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo stesso, il fabbricante garantisce, secondo quanto indicato al punto 1 dell’allegato I, che siano adempiuti i requisiti relativi alla gamma di carburanti, prescritti per l’omologazione universale per carburanti o, in caso di motore ad accensione comandata alimentato a gas naturale e GPL, per l’omologazione limitata ad una gamma di carburanti.
7. Per ottenere l’omologazione CE nel caso di motori alimentati a benzina o a E85, il fabbricante garantisce che siano adempiute le prescrizioni specifiche concernenti le aperture di entrata dei serbatoi di carburante per i veicoli alimentati a benzina e a E85, stabilite al punto 4.3 dell’allegato I.
8. Prescrizioni specifiche concernenti la sicurezza del sistema elettronico sono contenute nel punto 2.1 dell'allegato X.
9. Il fabbricante adotta misure tecniche per garantire che le emissioni dallo scarico risultino effettivamente limitate, conformemente al presente regolamento, per tutto il normale ciclo di vita del veicolo e in condizioni d’uso normali. Tali misure riguardano anche la sicurezza dei tubi flessibili utilizzati nei sistemi di controllo delle emissioni e dei relativi raccordi e collegamenti, che devono essere costruiti in modo conforme al progetto originario.
10. Il fabbricante garantisce che i risultati delle prove relative alle emissioni siano conformi al valore limite applicabile nelle condizioni di prova precisate nel presente regolamento.
11. Il fabbricante determina i fattori di deterioramento da utilizzarsi per dimostrare che le emissioni di gas e particolato di una famiglia di motori o di una famiglia di sistemi di post-trattamento rimangono conformi ai limiti di emissione stabiliti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 nei periodi di normale vita utile di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento.
Le procedure per dimostrare la conformità del sistema motore o della famiglia di sistemi di post-trattamento nei periodi di normale vita utile sono descritte nell’allegato VII.
12. Per i motori ad accensione comandata sottoposti alla prova di cui all’allegato IV, al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico è quello indicato dal fabbricante del veicolo. In ogni caso, il tenore massimo di monossido di carbonio non deve superare 0,3 % vol.
Al minimo accelerato, il tenore in volume di monossido di carbonio nei gas di scarico non deve superare 0,2 % vol, con un regime del motore di almeno 2 000 min-1 e un valore lambda di 1 ± 0,03 o in conformità alle specifiche del fabbricante.
13. In caso di basamento del motore chiuso, i fabbricanti garantiscono che per la prova di cui all’allegato V, il sistema di ventilazione del motore non consenta l’emissione di gas del basamento nell’atmosfera. In caso di basamento di tipo aperto, si misurano le emissioni e si aggiungono alle emissioni allo scarico secondo le disposizioni dell’allegato V.
14. Nel presentare la domanda di omologazione, i fabbricanti forniscono all’autorità di omologazione informazioni comprovanti che il sistema deNOx mantiene la propria funzione di controllo delle emissioni in tutte le condizioni ambientali normalmente presenti nel territorio dell’Unione, in particolare alle basse temperature.
Inoltre, i fabbricanti forniscono all’autorità di omologazione informazioni sulla strategia di funzionamento dell'EGR, compreso il funzionamento alle basse temperature.
Tali informazioni comprendono anche una descrizione degli eventuali effetti sulle emissioni quando il sistema funziona a temperature basse.
15. Non appena siano adottate le procedure per misurare il PM ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, nonché le necessarie disposizioni specifiche relative ai motori a regolazione multipla e le disposizioni di attuazione dell’ dello stesso regolamento, i veicoli e i motori sono omologati solo a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e del presente regolamento.
Storico versioni
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