Art. 6

Disposizioni amministrative relative alla domanda di omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori quale unità tecnica distinta

In vigore dal 25 mag 2011
Disposizioni amministrative relative alla domanda di omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori quale unità tecnica distinta 1.   Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE del sistema motore o della famiglia di motori quale unità tecnica distinta e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Fatte salve le disposizioni dell’allegato VII della direttiva 2007/46/CE, la sezione 3 del numero di omologazione è composta conformemente all’appendice 9 dell'allegato I del presente regolamento. L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di motore. 2.   Quando concede l’omologazione CE a norma del paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato I, appendice 5.
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