Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 mag 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: 1) «tipo di veicolo rispetto al montaggio degli pneumatici ad esso destinati» indica veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali i tipi di pneumatici, designazioni delle dimensione minime e massime dello pneumatico, dimensioni e offset del cerchio nonché velocità e capacità di carico sopportabili e caratteristiche dei parafanghi della ruota; 2) «tipo di pneumatico»: indica una gamma di pneumatici che non differiscono fra loro nelle seguenti caratteristiche fondamentali: a) classe dello pneumatico: C1, C2 o C3 come descritte all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009; e b) nel caso di pneumatici appartenenti alla classe C1, le caratteristiche di un tipo di pneumatico definite dal regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.1 (4); c) nel caso di pneumatici appartenenti alle classi C2 o C3, le caratteristiche di un tipo di pneumatico definite dal regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.1 (5); 3) «designazione della dimensione dello pneumatico» indica la designazione, quale definita dal regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.17, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e dal regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.17, per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3; 4) «offset del cerchio» indica la distanza fra la superficie d’appoggio dell’attacco del cerchio al mozzo e l’asse del cerchio stesso; 5) «struttura dello pneumatico» indica l’insieme delle caratteristiche tecniche della carcassa dello pneumatico; 6) «pneumatico normale» indica uno pneumatico, anche antiforatura, destinato al normale impiego su strada; 7) «pneumatico antiforatura» indica uno pneumatico quale definito dal regolamento UNECE n. 64, paragrafo 2.4.3 (6); 8) «pneumatico di soccorso per uso temporaneo» indica uno pneumatico diverso da quelli destinati a equipaggiare un veicolo per le normali condizioni di guida ma destinato solo a un uso temporaneo in condizioni di guida sottoposte a particolari restrizioni; 9) «ruota» indica una ruota completa costituita da un cerchio e un disco; 10) «ruota di soccorso per uso temporaneo»: indica una ruota diversa da quelle normali montate sul tipo di veicolo; 11) «unità» indica l’insieme ruota/pneumatico; 12) «unità normale» indica un’unità che può essere montata su un veicolo in condizioni di funzionamento normali; 13) «unità di soccorso» indica un’unità destinata a sostituire un’unità normale in caso di guasto di quest’ultima e che può appartenere a uno dei tipi che seguono: 14) «unità di soccorso normale» indica un insieme ruota/pneumatico che, in termini di designazione delle dimensioni, di offset e di struttura dello pneumatico, è identico a quello montato sullo stesso asse e su modelli o versioni particolari del veicolo per l’uso normale. Comprende ruote fabbricate con materiali diversi, i cui dadi o bulloni di fissaggio possono essere differenti ma che, per il resto, sono identiche alle ruote destinate all’uso normale; 15) «unità di soccorso per uso temporaneo» indica un insieme ruota/pneumatico che non rientra nella definizione di «unità di soccorso normale» ma rientra in una delle descrizioni di unità di soccorso per uso temporaneo di cui al regolamento UNECE n. 64, paragrafo 2.10.; 16) «designazione della dimensione dello pneumatico» indica la designazione, quale definita dal regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.29, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e dal regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.28, per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3; 17) «indice della capacità di carico» indica un numero associato al limite massimo di carico dello pneumatico secondo la definizione di cui al regolamento UNECE n. 30, paragrafo 2.28, per gli pneumatici appartenenti alla classe C1 e al regolamento UNECE n. 54, paragrafo 2.27, per gli pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3; 18) «limite massimo di carico» indica la massa massima che uno pneumatico può sopportare se impiegato in conformità ai requisiti che ne regolano l’uso specificati dal fabbricante dello pneumatico;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:458:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo