Art. 3

Disposizioni relative all’omologazione CE per tipo di un veicolo riguardo al montaggio degli pneumatici

In vigore dal 12 mag 2011
Disposizioni relative all’omologazione CE per tipo di un veicolo riguardo al montaggio degli pneumatici 1.   Il fabbricante, o il suo mandatario, deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di omologazione CE per tipo di un veicolo riguardo al montaggio degli pneumatici a esso destinati. 2.   La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all’allegato I, parte 1. 3.   Se i requisiti pertinenti di cui all’allegato II del presente regolamento sono soddisfatti, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. 4.   Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l’autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE per tipo redatto secondo il modello di cui all’allegato I, parte 2.
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