Art. 9

Indennità per le emissioni in eccesso

In vigore dal 11 mag 2011
Indennità per le emissioni in eccesso 1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014 e per ogni anno civile successivo per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un'indennità per le emissioni in eccesso. 2.   L'indennità di cui al paragrafo 1 è calcolata secondo le seguenti formule: a) dal 2014 al 2018: i) per le emissioni in eccesso di oltre 3 g CO2/km: [(emissioni in eccesso – 3 g CO2/km) × 95 EUR + 45 EUR] × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi; ii) per le emissioni in eccesso comprese tra > 2 g CO2/km e ≤ 3 g CO2/km: [(emissioni in eccesso – 2 g CO2/km) × 25 EUR + 20 EUR] × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi; iii) per le emissioni in eccesso comprese tra > 1 g CO2/km e ≤ 2 g CO2/km: [(emissioni in eccesso – 1 g CO2/km) × 15 EUR + 5 EUR] × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi; iv) per le emissioni in eccesso ≤ 1 g CO2/km: (emissioni in eccesso × 5 EUR) × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi; b) a partire dal 2019: (emissioni in eccesso × 95 EUR) × numero di veicoli commerciali leggeri nuovi. Ai fini del presente articolo si intende per: — «emissioni in eccesso», il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno civile o parte di esso cui si applicano gli obblighi di cui all', arrotondato al terzo decimale più vicino, tenendo conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 determinate da tecnologie innovative approvate a norma dell', e — «numero di veicoli commerciali leggeri nuovi», il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi che il costruttore produce e che sono stati immatricolati in quel periodo in base ai criteri di introduzione progressiva di cui all'. 3.   La Commissione adotta modalità dettagliate per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione europea.
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