Art. 10

Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori

In vigore dal 11 mag 2011
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori 1.   Entro il 31 ottobre del 2013 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione pubblica un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati: a) l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno civile precedente; b) le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente; c) la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno; d) le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente; e) la massa media per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente. 2.   Dal 31 ottobre 2015, l'elenco pubblicato a norma del paragrafo 1 indica anche se il costruttore ha adempiuto alle disposizioni dell' per l'anno civile precedente.
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