Art. 10
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
In vigore dal 11 mag 2011
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
1. Entro il 31 ottobre del 2013 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione pubblica un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati:
a)
l'obiettivo per le emissioni specifiche per l'anno civile precedente;
b)
le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente;
c)
la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell'anno civile precedente e l'obiettivo per le emissioni specifiche per quell'anno;
d)
le emissioni specifiche medie di CO2 per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente;
e)
la massa media per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente.
2. Dal 31 ottobre 2015, l'elenco pubblicato a norma del paragrafo 1 indica anche se il costruttore ha adempiuto alle disposizioni dell' per l'anno civile precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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