Art. 4
Obiettivi per le emissioni specifiche
In vigore dal 11 mag 2011
Obiettivi per le emissioni specifiche
Per l'anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2014, e per ogni anno civile successivo, ogni costruttore di veicoli commerciali leggeri provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 dei propri veicoli non superino l'obiettivo per le emissioni specifiche determinato a norma dell'allegato I o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell', a norma di detta deroga.
Qualora non siano disponibili i dati sulle emissioni specifiche del veicolo completato, il costruttore del veicolo di base utilizza le emissioni specifiche del veicolo di base per determinare le sue emissioni specifiche medie di CO2.
Al fine di determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, sono prese in considerazione le seguenti percentuali di veicoli commerciali leggeri nuovi di ogni costruttore immatricolati nell'anno di riferimento:
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70 % nel 2014,
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75 % nel 2015,
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80 % nel 2016,
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100 % a partire dal 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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