Art. 5
Supercrediti
In vigore dal 11 mag 2011
Supercrediti
Per calcolare le emissioni specifiche medie di CO2, ogni veicolo commerciale leggero nuovo con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km conta come:
—
3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2014,
—
3,5 veicoli commerciali leggeri nel 2015,
—
2,5 veicoli commerciali leggeri nel 2016,
—
1,5 veicoli commerciali leggeri nel 2017, e
—
1 veicolo commerciale leggero a partire dal 2018.
Per tutta la durata del regime di supercrediti, il numero massimo di veicoli commerciali leggeri nuovi, con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km, di cui tener conto nell'applicare i coefficienti di cui al primo comma non deve superare 25 000 veicoli commerciali leggeri per costruttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:510:oj#art-5