Art. 4

In vigore dal 27 apr 2011
1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00 (15), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica dal 1o maggio 2011 di cui all’ del presente regolamento. 2.   Con effetto dal 1o gennaio 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi. 3.   Con effetto dal 4 dicembre 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 01 (16), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica.
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