Art. 2
In vigore dal 27 apr 2011
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati dal 1o novembre 2012.
2. Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9 (13), si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria M1.
3. Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 (14), o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1.
4. Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità.
Storico versioni
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