Art. 3
In vigore dal 27 apr 2011
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi e dei loro rimorchi e della vendita e della messa in servizio dei nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche ad essa destinati dal 1o novembre 2014.
2. Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi della categoria N1.
3. Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 2 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità
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