Art. 7
In vigore dal 12 apr 2011
In deroga all’, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
a)
l’autorità competente in questione abbia stabilito che:
i)
i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e
ii)
il pagamento non viola l’, paragrafo 2; e
b)
lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa constatazione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:359:oj#art-7