Art. 6

In vigore dal 12 apr 2011
1.   L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o elencata/o nell’allegato I, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’, paragrafo 1. 2.   L’, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
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