Art. 12
In vigore dal 12 apr 2011
1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, fornendo a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Storico versioni
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