Art. 4
Metadati
In vigore dal 11 apr 2011
Metadati
1. Oltre ai dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una verifica e un aggiornamento annuali dei metadati.
2. I metadati sono trasmessi secondo il modello indicato dalla Commissione (Eurostat) e comprendono le voci di cui all’allegato III.
Storico versioni
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