Art. 4

Metadati

In vigore dal 11 apr 2011
Metadati 1.   Oltre ai dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una verifica e un aggiornamento annuali dei metadati. 2.   I metadati sono trasmessi secondo il modello indicato dalla Commissione (Eurostat) e comprendono le voci di cui all’allegato III.
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Metadati (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/349) — Testo vigente | Portale Normativo