Art. 5

Trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e dei metadati

In vigore dal 11 apr 2011
Trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e dei metadati 1.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando lo standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat) entro i diciotto mesi seguenti il periodo di riferimento. 2.   I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) per via elettronica, utilizzando il punto di ingresso unico della Commissione (Eurostat).
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