Art. 2
Dati necessari
In vigore dal 11 apr 2011
Dati necessari
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi metadati. L’elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat), il carattere obbligatorio o facoltativo della variabile e il primo anno per la trasmissione dei dati sono indicati nell’allegato I.
2. I dati relativi agli infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono forniti su base volontaria.
3. I dati relativi agli infortuni sul lavoro di cui all’allegato II, soggetti alle disposizioni nazionali in materia di segreto statistico, sono forniti su base volontaria.
4. I dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi nell’anno di riferimento sono preferibilmente basati su registri e altre fonti amministrative. Se questo non è possibile, possono essere utilizzate, per completare i dati mancanti, stime e imputazioni, anche basate su indagini e non su dati rilevati individualmente.
Storico versioni
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