Art. 2

Dati necessari

In vigore dal 11 apr 2011
Dati necessari 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi metadati. L’elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat), il carattere obbligatorio o facoltativo della variabile e il primo anno per la trasmissione dei dati sono indicati nell’allegato I. 2.   I dati relativi agli infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono forniti su base volontaria. 3.   I dati relativi agli infortuni sul lavoro di cui all’allegato II, soggetti alle disposizioni nazionali in materia di segreto statistico, sono forniti su base volontaria. 4.   I dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi nell’anno di riferimento sono preferibilmente basati su registri e altre fonti amministrative. Se questo non è possibile, possono essere utilizzate, per completare i dati mancanti, stime e imputazioni, anche basate su indagini e non su dati rilevati individualmente.
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