Art. 1

Definizioni

In vigore dal 11 apr 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro; b)   «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio; c)   «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima; d)   «età»: l’età della vittima al momento dell’infortunio; e)   «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima; f)   «ubicazione geografica»: l’unità territoriale in cui si è verificato l’incidente; g)   «dimensione dell’impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima; h)   «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza; i)   «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro. j)   «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell’infortunio; k)   «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l’infortunio; l)   «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l’infortunio; m)   «attività fisica specifica»: l’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio; n)   «agente materiale dell’attività fisica specifica»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell’infortunio; o)   «deviazione»: l’ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio; p)   «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto coinvolto nell’evento anormale; q)   «contatto — modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall’agente materiale che ha provocato la lesione; r)   «agente materiale del contatto — modalità di lesione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.
Storico versioni

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