Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;
b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio;
c) «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;
d) «età»: l’età della vittima al momento dell’infortunio;
e) «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima;
f) «ubicazione geografica»: l’unità territoriale in cui si è verificato l’incidente;
g) «dimensione dell’impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;
h) «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza;
i) «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro.
j) «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell’infortunio;
k) «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l’infortunio;
l) «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l’infortunio;
m) «attività fisica specifica»: l’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio;
n) «agente materiale dell’attività fisica specifica»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell’infortunio;
o) «deviazione»: l’ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio;
p) «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto coinvolto nell’evento anormale;
q) «contatto — modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall’agente materiale che ha provocato la lesione;
r) «agente materiale del contatto — modalità di lesione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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