Art. 9
Trasmissione di un rapporto alla Commissione
In vigore dal 22 mar 2011
Trasmissione di un rapporto alla Commissione
1. Quando sono effettuati i controlli di cui all’, paragrafo 1, le autorità competenti registrano le seguenti informazioni:
a)
i dati relativi a ogni partita controllata, in particolare:
i)
dimensione (numero di articoli);
ii)
paese d’origine;
b)
il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;
c)
i risultati dei controlli di cui all’.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto trimestrale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il mese seguente ciascun trimestre.
Storico versioni
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