Art. 9

Trasmissione di un rapporto alla Commissione

In vigore dal 22 mar 2011
Trasmissione di un rapporto alla Commissione 1.   Quando sono effettuati i controlli di cui all’, paragrafo 1, le autorità competenti registrano le seguenti informazioni: a) i dati relativi a ogni partita controllata, in particolare: i) dimensione (numero di articoli); ii) paese d’origine; b) il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni; c) i risultati dei controlli di cui all’. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto trimestrale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il mese seguente ciascun trimestre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:284:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo