Art. 6
Controlli al punto di ingresso
In vigore dal 22 mar 2011
Controlli al punto di ingresso
1. L’autorità competente effettua al punto di ingresso:
a)
controlli documentali su tutte le partite entro due giorni lavorativi dal loro arrivo;
b)
controlli di identità e fisici, tra cui analisi di laboratorio sul 10 % delle partite, eseguiti in modo da non permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà sottoposta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere resi noti non appena tecnicamente possibile.
2. Se l’analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b), accerta una non conformità, le autorità competenti comunicano immediatamente i risultati alla Commissione tramite il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari e i mangimi di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Storico versioni
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