Art. 7

Inoltro delle partite

In vigore dal 22 mar 2011
Inoltro delle partite L’autorità competente del punto di ingresso può autorizzare l’inoltro delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong, in attesa dei risultati dei controlli di cui all’, paragrafo 1, lettera b). Se l’autorità competente concede l’autorizzazione di cui al primo comma, informa l’autorità competente del luogo di destinazione e fornisce una copia della dichiarazione riportata nell’allegato, debitamente completata come previsto all’, e dei risultati dei controlli di cui all’, paragrafo 1, lettera b), non appena essi sono disponibili. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le partite restino sotto il controllo costante delle autorità competenti e non possano in alcun modo essere manomesse in attesa dei risultati dei controlli di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
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