Art. 4

Notifica preliminare delle partite

In vigore dal 22 mar 2011
Notifica preliminare delle partite Gli importatori o i loro rappresentanti notificano all’autorità competente del punto di ingresso, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data e l’ora previste dell’arrivo delle partite originarie o provenienti dalla Cina e da Hong Kong.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:284:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo