Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 mar 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
utensili per cucina in plastica, oggetti di materie plastiche come definiti all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/72/CE e classificati sotto il codice NC ex 3924 10 00 ;
b)
partita, una quantità di utensili per cucina in plastica a base di poliammide o di melammina oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;
c)
autorità competenti, le autorità competenti designate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 882/2004;
d)
punto di ingresso, il punto di ingresso nell’Unione di una partita;
e)
controllo documentale, la verifica dei documenti di cui all’ del presente regolamento;
f)
controllo di identità, la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i documenti che accompagnano la partita e il contenuto della partita stessa;
g)
controllo fisico, il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche policicliche e di formaldeide stabiliti dalla direttiva 2002/72/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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