Art. 9
In vigore dal 21 mar 2011
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
a)
a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e
b)
a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.
Storico versioni
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