Art. 12

In vigore dal 21 mar 2011
1.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I. 2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati. 4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi a partire dal 21 marzo 2011.
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