Art. 2
In vigore dal 21 mar 2011
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone che sono state identificate, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC quali responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi ad essi associati elencati nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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