Art. 9

Controllo

In vigore dal 3 mar 2011
Controllo 1.   I richiedenti includono nelle notifiche mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’ del presente regolamento. 2.   Prima del termine del secondo mese successivo al mese del rilascio del certificato, ciascun richiedente inoltra alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione dei quantitativi coperti dal rispettivo certificato. I quantitativi coperti dal certificato e non immessi sul mercato dell’Unione per motivi che non sono di forza maggiore sono soggetti al pagamento di un importo di 500 EUR/t. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi sul mercato dell’Unione. 3.   Gli Stati membri calcolano e notificano alla Commissione la differenza tra il quantitativo complessivo di zucchero e isoglucosio prodotti da ciascun produttore in eccesso della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali il medesimo produttore ha presentato domanda ai sensi del presente regolamento, il produttore deve pagare un importo di 500 EUR/t sulla differenza.
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