Art. 4

Procedura per lo scambio di informazioni ai fini della creazione di nuovi blocchi funzionali di spazio aereo

In vigore dal 24 feb 2011
Procedura per lo scambio di informazioni ai fini della creazione di nuovi blocchi funzionali di spazio aereo 1.   Gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione entro il 24 giugno 2012 le informazioni di cui all'allegato. Al più tardi una settimana dopo il ricevimento delle informazioni la Commissione le mette a disposizione dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate per osservazioni. 2.   Le osservazioni dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate sono trasmesse alla Commissione al più tardi due mesi dopo il ricevimento delle informazioni. La Commissione comunica senza indugio le osservazioni ricevute e le proprie osservazioni agli Stati membri interessati. 3.   Prima di creare il proprio blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri interessati prendono in debita considerazione le osservazioni ricevute.
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