Art. 5

Modifica di un blocco funzionale di spazio aereo esistente

In vigore dal 24 feb 2011
Modifica di un blocco funzionale di spazio aereo esistente 1.   Ai fini del presente regolamento si considera che un blocco funzionale di spazio aereo esistente è modificato se una proposta di modifica comporta un cambiamento delle dimensioni definite del blocco funzionale di spazio aereo. 2.   Almeno sei mesi prima dell'attuazione di una modifica, gli Stati membri interessati notificano congiuntamente alla Commissione le modifiche proposte e forniscono informazioni a sostegno di dette modifiche, aggiornando se del caso le informazioni fornite per la creazione del blocco funzionale di spazio aereo. Al più tardi una settimana dopo il loro ricevimento la Commissione mette dette informazioni a disposizione dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate per osservazioni. 3.   Le osservazioni dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate sono trasmesse alla Commissione al più tardi due mesi dopo il ricevimento delle informazioni. La Commissione comunica senza indugio le osservazioni ricevute e le proprie osservazioni agli Stati membri interessati. 4.   Prima di modificare il proprio blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri interessati prendono in debita considerazione le osservazioni ricevute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:176:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo