Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 feb 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 549/2004.
Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
1) «Stati membri interessati»: gli Stati membri che hanno reciprocamente convenuto di creare un blocco funzionale di spazio aereo a norma del regolamento (CE) n. 550/2004;
2) «Parti interessate»: i paesi terzi vicini a un blocco funzionale di spazio aereo, i pertinenti utenti o gruppi di utenti dello spazio aereo e gli enti rappresentativi del personale nonché i fornitori di servizi di navigazione aerea contigui a quelli che operano in un blocco funzionale di spazio aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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