Art. 29
Relazione sull’applicazione del presente regolamento
In vigore dal 16 feb 2011
Relazione sull’applicazione del presente regolamento
Entro il 1o giugno 2015, e in seguito ogni due anni, gli organismi responsabili dell’applicazione designati ai sensi dell’, paragrafo 1, pubblicano una relazione sull’attività dei due anni civili precedenti, che contiene in particolare una descrizione delle azioni adottate per l’applicazione del presente regolamento e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni irrogate.
Storico versioni
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