Art. 27

Trasmissione dei reclami

In vigore dal 16 feb 2011
Trasmissione dei reclami Fatte salve richieste risarcitorie a norma dell’, se un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo.
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Trasmissione dei reclami (Art. 27 Regolamento (UE) 2011/181) — Testo vigente | Portale Normativo