Art. 30

Cooperazione tra gli organismi responsabili dell’applicazione

In vigore dal 16 feb 2011
Cooperazione tra gli organismi responsabili dell’applicazione Gli organismi nazionali responsabili dell’applicazione di cui all’, paragrafo 1, si scambiano, ove opportuno, informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle pratiche decisionali. La Commissione li assiste in questo compito.
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