Art. 15

Trasmissione di informazioni a terzi

In vigore dal 16 feb 2011
Trasmissione di informazioni a terzi Se ricevono una notifica di cui all’, paragrafo 1, lettera a), gli agenti di viaggio o gli operatori turistici trasmettono quanto prima, nel normale orario di lavoro, l’informazione al vettore o all’ente di gestione della stazione.
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