Art. 16

Formazione

In vigore dal 16 feb 2011
Formazione 1.   I vettori e, se del caso, gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, e assicurano che: a) il personale non conducente, compreso quello alle dipendenze di altre parti esecutrici, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta riceva una formazione o istruzioni al riguardo, come indicato all’allegato II, parti a) e b); e b) il personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori o con questioni ad essi inerenti riceva una formazione o istruzioni come indicato all’allegato II, parte a). 2.   Per un periodo massimo di cinque anni dal 1o marzo 2013, gli Stati membri possono concedere una deroga all’applicazione del paragrafo 1, lettera b), riguardo alla formazione dei conducenti.
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