Art. 13

Diritto all’assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus

In vigore dal 16 feb 2011
Diritto all’assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus 1.   Fatte salve le condizioni d’accesso indicate all’, paragrafo 1, nelle stazioni designate dagli Stati membri i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, prestano gratuitamente assistenza almeno nella misura specificata nella parte a) dell’allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. 2.   Fatte salve le condizioni d’accesso indicate all’, paragrafo 1, a bordo degli autobus i vettori prestano gratuitamente assistenza almeno nella misura specificata nella parte b) dell’allegato I alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
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Diritto all’assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus (Art. 13 Regolamento (UE) 2011/181) — Testo vigente | Portale Normativo