Art. 11

Accessibilità e informazione

In vigore dal 16 feb 2011
Accessibilità e informazione 1.   In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, o dispongono già di tali condizioni. 2.   Le condizioni d’accesso di cui al paragrafo 1, incluso il testo delle legislazioni internazionali, dell’Unione o nazionali che stabiliscono le disposizioni di sicurezza, sulle quali si basano le condizioni d’accesso non discriminatorie, sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni materialmente o su Internet, in formati accessibili su richiesta, nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. Nel fornire tali informazioni è prestata particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. 3.   Gli operatori turistici mettono a disposizione le condizioni d’accesso cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti o proposti. 4.   Le informazioni sulle condizioni d’accesso di cui ai paragrafi 2 e 3 sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero. 5.   I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni generali pertinenti relative al viaggio e alle condizioni del trasporto siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese, se del caso, le prenotazioni e informazioni in linea. Le informazioni sono distribuite materialmente su richiesta del passeggero.
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Accessibilità e informazione (Art. 11 Regolamento (UE) 2011/181) — Testo vigente | Portale Normativo