Art. 6
In vigore dal 3 feb 2011
1. Il quantitativo esportato nell’ambito della tolleranza prevista all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non dà diritto al pagamento della restituzione.
2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle diciture di cui all’allegato VI.
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