Art. 1
In vigore dal 3 feb 2011
Ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11 , 0105 12 e 0105 19 , è subordinata alla presentazione di un titolo d’esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.
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