Art. 2
In vigore dal 3 feb 2011
1. I titoli d’esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d’esportazione sono indicati nell’allegato I.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture di cui all’allegato II.
5. In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell’allegato I sono validi 15 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
6. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell’allegato I, l’esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell’allegato VIII.
A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all’allegato III.
7. Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell’allegato I, l’esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell’allegato VIII.
A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle diciture di cui all’allegato IV.
Storico versioni
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