Art. 28g

Sovvenzioni sui tassi d'interesse

In vigore dal 27 gen 2011
Articolo 28 octies Sovvenzioni sui tassi d'interesse Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1974/2006, i controlli amministrativi e in loco sono eseguiti facendo riferimento al beneficiario e in funzione delle realizzazioni dell'operazione interessata. L'analisi dei rischi di cui all', paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento comprende, almeno una volta, l'operazione interessata in funzione del valore attualizzato dell'abbuono. Inoltre, gli Stati membri assicurano, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi alla legislazione dell'Unione e all'accordo stipulato tra l'organismo pagatore dello Stato membro e le istituzioni finanziarie intermedie stesse, ai sensi del disposto dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1974/2006.
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