Art. 28h
Altre operazioni di ingegneria finanziaria
In vigore dal 27 gen 2011
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Altre operazioni di ingegneria finanziaria
Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1974/2006 gli Stati membri garantiscono, tramite controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso i fondi o i loro patrocinatori, che siano osservate le condizioni di cui agli articoli 51 e 52 di detto regolamento. Essi verificano in particolar modo il corretto uso dei fondi e la chiusura al termine del periodo di programmazione.
Storico versioni
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