Art. 4

Omologazione CE di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti

In vigore dal 27 gen 2011
Omologazione CE di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti 1.   Il fabbricante o il suo mandatario presenta all’autorità che rilascia l’omologazione una domanda di omologazione CE riguardante un tipo di sistemi antispruzzi in quanto entità tecniche indipendenti. La domanda va redatta in base al modello di scheda informativa riportato all’allegato II, parte 1. 2.   Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati III e IV del presente regolamento, l’autorità competente rilascia un’omologazione CE all’entità tecnica indipendente, attribuendole un numero di omologazione con il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII. L’autorità che rilascia l’omologazione non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente. 3.   Ai fini di quanto esposto al paragrafo 2, l’autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato II, parte 2.
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