Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 gen 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento: (1) «sistema antispruzzi» indica un sistema mirante a ridurre la nebulizzazione dell’acqua sollevata dagli pneumatici di un veicolo in movimento e composto da parafango, paraspruzzi e bordi esterni muniti di un dispositivo antispruzzi; (2) «parafango» indica una componente rigida o semirigida destinata a raccogliere l’acqua sollevata dagli pneumatici in movimento e a dirigerla verso il terreno; può essere interamente o parzialmente parte integrante della carrozzeria o di altre parti del veicolo, come la parte inferiore della piattaforma di carico; (3) «paraspruzzi» indica una componente flessibile montata verticalmente dietro la ruota, alla parte inferiore dei telai o della superficie di carico o sul parafango; deve anche evitare che piccoli oggetti (come i sassolini), sollevati dal terreno dagli pneumatici, siano proiettati in alto o lateralmente verso altri utenti della strada; (4) «dispositivo antispruzzi» indica una parte del sistema antispruzzi che può comprendere un separatore di aria/acqua e un assorbitore di energia; (5) «separatore aria/acqua» indica una componente, inserita nel bordo esterno e/o nel paraspruzzi, che permettendo il passaggio dell’aria riduce l’emissione di acqua nebulizzata; (6) «assorbitore di energia» indica una componente facente parte del parafango e/o del bordo esterno e/o del paraspruzzi che assorbe l’energia degli spruzzi d’acqua e riduce così lo spruzzo di acqua nebulizzata; (7) «bordo esterno» indica una componente situata approssimativamente su un piano verticale parallelo al piano longitudinale del veicolo; può fare parte di un parafango o della carrozzeria del veicolo; (8) «ruote sterzanti» indica le ruote attivate dal sistema sterzante del veicolo; (9) «asse autodirezionale» indica un asse che, ruotando intorno a un pernio centrale, può descrivere un arco orizzontale; (10) «ruote autosterzanti» indica ruote non attivate dal dispositivo sterzante del veicolo, in grado di deviare di un angolo non superiore a 20° grazie all’attrito esercitato dal terreno; (11) «asse sollevabile» indica un asse quale definito dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato I, punto 2.15 (4); (12) «veicolo a vuoto» indica un veicolo in ordine di marcia quale definito dalla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.6.; (13) «battistrada» indica la parte dello pneumatico quale definita dalla direttiva 92/23/CEE del Consiglio, allegato II, punto 2.8 (5); (14) «tipo di dispositivo antispruzzo» indica dispositivi che non differiscono tra loro riguardo alle seguenti caratteristiche principali: a) il principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (assorbimento dell’energia dell’acqua, separazione aria/acqua); b) materiali; c) forma; d) dimensioni, se esse possono influire sul comportamento del materiale; (15) «veicolo trattore per semirimorchi» indica un trattore quale definito dalla direttiva 97/27/CE, allegato I, punto 2.1.1.2.2; (16) «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (M)» indica la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore quale descritta dalla direttiva 2007/46/CE, allegato I, punto 2.8; (17) «tipo di veicolo rispetto al sistema antispruzzi» indica veicoli completi, incompleti o completati che non differiscono tra loro riguardo ai seguenti aspetti: — tipo di dispositivo antispruzzi installato sul veicolo, — designazione del tipo di sistema antispruzzi da parte del fabbricante.
Storico versioni

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